Art. 1.
(Istituzione del Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo provvede all'elargizione di contributi a favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere o ai loro superstiti.